Servizi offerti
PRATICHE INAIL
- Denuncia di Messa in Servizio / Immatricolazione (Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011)
- Richiesta di Prima Verifica Periodica (Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011)
PERIZIE ASSEVERATE
(Allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Si tratta di una relazione datata e firmata da tecnico qualificato, il quale dichiara che la macchina usata, non marcata CE o anche marcata CE, ma che abbia subito interventi di manutenzione migliorativa e/o straordinaria tali da non comportare una nuova immissione sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza definiti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
ASSISTENZA PER MARCATURA CE
Il servizio, in riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, prevede:
a) stesura di un manuale di istruzioni composto:
- da una descrizione generale della macchina
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina
- dai disegni dettagliati e completi
- dalle indicazioni preliminari di utilizzo
- dalle indicazioni e impostazioni di impiego ordinario
- dalle indicazioni sulle modalità e tempistiche degli interventi manutentivi
- delle indicazioni sulle sostanze o prodotti necessari per lo svolgimento della manutenzione periodica
- dalle indicazioni dei controlli periodici dei dispositivi di sicurezza installati
b) emissione della dichiarazione CE di conformità
c) emissione e affissione della targa CE di conformità su supporto metallico contenente i dati tecnici previsti, da applicare sul dispositivo di sollevamento
VERIFICHE DECENNALI
Gli apparecchi di sollevamento durante il loro normale utilizzo sono soggetti a cicli di carico, ossia ad attività di fatica strutturale che, con il passare del tempo di lavoro e sotto l’azione di carichi spesso variabili, possono portare al deterioramento di determinate porzioni della struttura e al conseguente rischio di cedimenti dell’apparecchio.
I funzionari pubblici, siano AUSL/ARPA, possono prescrivere, in particolar modo quando gli apparecchi superano i 10 anni di vita, una verifica approfondita rispetto alla consueta verifica periodica annuale. Questa ispezione prende il nome di verifica strutturale e serve a stabilire, sulla base delle condizioni strutturali riscontrate, quanti cicli di vita residui rimangono agli apparecchi rispetto a quanto stabilito dal costruttore. Gli apparecchi di sollevamento infatti sono progettati per funzionare per un tempo ben definito, perciò quando si raggiunge il numero di cicli previsti, la struttura potrebbe non conservare più le caratteristiche di sicurezza originarie.
Diverse norme tecniche che indicano 10 anni come termine massimo per una verifica strutturale, definendo la cosiddetta verifica “decennale” come sinonimo di verifica strutturale.
Rimane il fatto che, mancando attualmente un preciso requisito di legge per le verifiche strutturali, dopo 10 anni dalla messa in servizio decade la responsabilità del produttore, ma rimane in obbligo all’utilizzatore di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza delle attrezzature di lavoro (Art. 71 del D.lgs 81/08).
Pertanto per tutelarsi da rotture o inefficienze è buona prassi affidarsi a personale specializzato che certifichi le condizioni della macchina e ne garantisca gli ulteriori cicli di vita.
Indagini Supplementari (Verifiche Ventennali)
La verifica ventennale (detta anche “relazione dei cicli residui della gru” oppure “indagine supplementare”) è entrata in vigore come obbligo legislativo il 24 maggio 2012, e riguarda macchine create per il sollevamento come ad esempio: gru mobili (gru per edilizia), gru trasferibili (autogru e gru da camion) o ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato che sono in servizio da più di 20 anni.
Le suddette verifiche sono state introdotte dal DM 11 Aprile 2011. Riferimento normativo DECRETO 11 aprile 2011
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81,9 aprile 2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, dello stesso decreto legislativo. 3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche; c) Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonchè a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.”
L’esigenza di questa nuova verifica deriva dal fatto che ogni macchinario è stato progettato per resistere a un numero massimo di cicli di sollevamento, oltre il quale non è più garantita la tenuta strutturale.
Può capitare che nel tempo si generino delle lesioni sul materiale, spesso non visibili ad occhio nudo, che possono aggravarsi con il passare dei cicli di lavoro, portando alla probabile rottura del componente strutturale. L’indagine, che può essere svolta esclusivamente dall’Ingegnere Esperto (cosi come definito al Punto 5.2.2 della Norma UNI ISO 9927-1), serve per individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, che si sono prodotti nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, oltre a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
