Attrezzature a pressione

Servizi offerti

ASSISTENZA PER INOLTRO PRATICHE PRESSO ORGANI DI VIGILANZA
 
  • Inoltro Denuncia di Messa in Servizio/Immatricolazione (Art. 6 D.M. 329/04)
  • Inoltro Richiesta di Verifica di Primo Impianto ovvero Messa in Servizio (Art. 4 D.M. 329/04)
  • Inoltro Richiesta Prima Verifica Periodica (Art. 2 D.M. 11/04/2011)
  • Schema impianto (Art. 6, comma 1, lett. b- D.M. 329/04)
  • Rilievo e analisi puntuale dello stato di fatto dell’impianto:

– Diametro tubazioni;

-​ Spessori;

– Stato di conservazione globale.

Restituzione grafica dell’impianto e delle singole aree con redazione delle relazioni tecniche a seguito del reperimento documentale di tutti gli elementi componenti e utenze finali

  • Relazione tecnica recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
  • Calcolo portata di scarico e dimensionamento valvole in caso di incendio (Racc. “E” ANCC – E.1.D – 8.3 Ed. 1979 e API 521 4.4.13.2.4.3)
ATTIVITÀ DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE FINALIZZATA A DEFINIRE LE SCADENZE DELLA PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE E DELLA MESSA A NORMA
  • Intervento presso il committente
  • Censimento delle attrezzature in pressione mediante valutazione della seguente documentazione:

– libretto delle verifiche rilasciato dall’ANCC/ENPI/INAIL/ISPESL ovvero per apparecchi a marchio CE, rientranti nel regime di applicazione della PED copia della dichiarazione CE di conformità con relativa denuncia all’ISPESL

– verbale di omologazione / messa in servizio / Prima verifica periodica eseguita da INAIL/ ISPESL

– verbali delle precedenti verifiche periodiche eseguite da ARPA/ASL o Soggetti Abilitati

– manuale di installazione, uso e manutenzione registro di controllo ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

  • Classificazione dei recipienti in pressione, ai sensi della Direttiva PED 2014/68/UE, al fine di definire la categoria di rischio
  • Individuazione delle verifiche a cui i recipienti sono soggetti e della loro periodicità ai sensi dell’Alt. VII – D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
REDAZIONE FASCICOLO TECNICO COSTRUTTIVO

Studio, redazione ed esame del contenente:

  • Documentazione di esame da presentare all’organo Notificato
  • Verifiche di stabilità secondo codice di calcolo EN 14276 per le tubazioni, EN 13445 e/o VSR per i recipienti a pressione
  • Verifica e aggiornamento degli schemi funzionali d’impianto
  • Verifica delle attività di produzione e collaudo, di cui Welding book e Quality Control Plan
  • Descrizione generale dell’attrezzatura;
  • Elenco degli standard applicati e/o codici;
  • Analisi dei rischi;
  • Check-list dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili;
  • Misure prese per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza applicabili;
  • Disegni e calcoli di verifica;
  • Descrizione dei cicli di fabbricazione e controllo del costruttore;
  • Elenco delle procedure di fabbricazione del costruttore;
  • Piano di controllo qualità;
  • Conformità dei materiali utilizzati;
  • Riepilogo dei materiali impiegati;
  • Procedimenti di saldatura e saldatori;
  • Manuale di istruzione per l’installazione, l’esercizio e la manutenzione;
  • Dichiarazione di conformità;
  • Layout della targa dati.
ANALISI SPESSIMETRICA - VISUAL TEST

La verifica d’integrità, come definita dal punto 4.3.2.1 dell’Allegato II del D.M. 11 aprile 2011, riguarda l’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti costituenti l’attrezzatura, accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal Datore di lavoro.

Il controllo spessimetrico consente in maniera rapida, efficace e ripetibile, la misura, in punti specifici, dello spessore del serbatoio in direzione radiale. I principi della misura di spessori per contatto diretto di materiali metallici e non metallici basata sulla rilevazione del tempo di volo di impulsi ad ultrasuoni vengono definiti nella norma UNI EN 14127:2011 –Prove Non Distruttive- Misurazione dello spessore mediante ultrasuoni”.

CERTIFICAZIONE A CURA DI ENTE TERZO ACCREDITATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE
  • Esame e approvazione del fascicolo tecnico costruttivo
  • Ispezione in sito, verifica della rispondenza dell’attrezzatura alla documentazione tecnica e collaudo finale (escluso modulo B – tipo di progettazione)
  • Registrazione ed emissione del certificato di conformità
REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE IN PRESSIONE

I riferimenti per i Datori di lavoro sono il DM 329 del 01/12/2004 e il D.Lgs. 81/08 – ART. 71 comma 8)

PROVA DI CONTROLLO A BANCO EFFICIENZA DISPOSITIVI SICUREZZA/VALVOLE
MARCATURA PED

Secondo la Direttiva PED 2014/68/UE

Servizi offerti

DM n° 329 del 01/12/2004 – Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:

a) le attrezzature di cui all’articolo 3 lettera a), b) e c)

b) i generatori di vapor d’acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d’acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000

c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE

d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia’ posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:

a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi

b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati

c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati

d) verifiche di riparazione o modifica.

La formazione del personale e l’utilizzo di strumentazione di lavoro professionale e costantemente aggiornata garantiscono la corretta esecuzione delle attività previste.

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